FAC SIMILE POLIZZA SANITARIA
Il presente documento è solamente un estratto della polizza di Assicurazione redatto per favorire la lettura delle principali Prestazioni/Garanzie e non dà diritto a nessuna copertura assicurativa

 

ASSISTENZA
In caso di sinistro per usufruire delle prestazioni garantite dalla polizza in oggetto presso le strutture sanitarie convenzionate e non con Unisalute, si rivolga alla Centrale Operativa attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 al numero verde 800.016.667 (dall’estero 051-6389046)

Art.1) CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI
UNO SPECIALISTA accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.
Art.2) INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando il viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

ATTENZIONE!
Le prestazioni che seguono - dall’Art. 3 all’Art. 7 - vengono date in accordo con la Centrale Operativa e consegna dell’eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il Cliente/Viaggiatore non abbia consultato la CentraleOperativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro un limite di Euro 750,00. (Per i residenti all’estero che effettuano viaggi in partenza dall’Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia).
Art.3) RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprende l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto da i Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
Art.4) RIENTRO DEL VIAGGIATORE
CONVALESCENTE qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.
Art.5) TRASPORTO DELLA SALMA del viaggiatore dal luogo del decesso fino al luogo di sepoltura in Italia.Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
Art.6) RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o
decesso del viaggiatore.
Art.7) RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un
familiare in Italia se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
Art.8) VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
Art.9) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di € 500,00.
Art.10) ASSISTENZA LEGALE quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Centrale Operativa segnala il nominativo di un legale per la difesa del viaggiatore. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di € 3.000,00, l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
Art. 11) L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al n° di Milano: 02 – 24128377
In caso di necessità Il viaggiatore dovrà:
· segnalare alla Centrale Operativa i propri dati anagrafici, codice fiscale, i dati identificativi della Tessera Navale SOS
· comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico

SPESE MEDICHE
Art.1) La garanzia vale esclusivamente per le spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.
La Società, nei limiti dei seguenti massimali:
Italia: Euro 300,00
Estero: Euro 3.000,00
provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure rimborserà le spese incontrate alla presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa.

ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Centrale Operativa. Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con applicazione di una la franchigia minima di Euro 40,00 .
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:
Art.2) Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute il viaggiatore dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data di rientro, la relativa richiesta a: Navale Assicurazioni SpA, C.P. 1107 – 20123 – MILANO, completa dei seguenti documenti:
· propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Tessera Navale SOS
· diagnosi del medico locale
· Originali delle fatture o ricevute pagate

Per ulteriori contatti con la Compagnia:
navalesos@navaleassicurazioni.it
ESCLUSIONI E NORME GENERALI
Art. 1) Quando non diversamente previsto nelle singole Sezioni di Polizza la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:
a) dolo o colpa grave del viaggiatore;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:
alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00
j) le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Navale Assicurazioni SpA oltre i termini contrattualmente stabiliti (vedi paragrafi: “Cosa fare in caso di sinistro”.
Art.2) Le garanzie iniziano e terminano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma del Tour Operator come inizio e termine del viaggio organizzato e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.
Art.3) Per i viaggi “incoming” in Italia le prestazioni si intendono fornite sostituendo al temine “Italia” il
paese di residenza del viaggiatore





ANNULLAMENTO FACOLTATIVO 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO VIAGGI

La garanzia copre le penali d’annullamento addebitate dalla Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio fino ad un massimo di :
Euro 1.500,00 per passeggero e di Euro 7.000,00 per singolo evento.
La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dalla Contraente ed è operante esclusivamente se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:

  1. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
  2. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei famigliari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;
  3. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.

Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l’assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

Esclusioni
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:

  1. da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento;
  2. dolo e colpa grave dell’Assicurato;

L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

Franchigia/scoperto
L’indennizzo, se dovuto a termini contrattuali, avverrà previa deduzione di uno scoperto del 20% da calcolarsi sul danno rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore a Euro 100,00 per ciascun viaggiatore. Nessuno scoperto viene applicato se l’annullamento è dovuto a decesso o ricovero ospedaliero  (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).
 Comportamenti in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Compagnia Assicurativa entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza.  L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a Navale Assicurazioni S.p.A. a mezzo fax al numero 02/58211717. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

  1. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
  2. riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile,  estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
  3. la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare;
  4. la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Navale Assicurazioni S.p.A. Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI):

  1. estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
  2. fattura della penale addebitata;
  3. quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator
  4. certificazione medica in originale.

Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

Per quanto qui non espressamente regolato, farà fede l’originale della Polizza/Contratto depositato presso gli uffici dell’Agenzia di Viaggio/Tour Operator