FAC SIMILE POLIZZA SANITARIA
Il presente documento è solamente un estratto della polizza di Assicurazione redatto per favorire la lettura delle principali Prestazioni/Garanzie e non dà diritto a nessuna copertura assicurativa
ASSISTENZA
In caso di sinistro per usufruire delle prestazioni garantite dalla polizza in oggetto presso le strutture
sanitarie convenzionate e non con Unisalute, si rivolga alla Centrale Operativa attiva dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 19.30 al
numero verde 800.016.667 (dall’estero 051-6389046)
Art.1) CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA accertamento da parte dei medici
della Centrale Operativa dello stato di salute del
viaggiatore per decidere la prestazione medica più
opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e
recapito di un medico specialistico nella zona più
prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.
Art.2) INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando il
viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del caso
di medicinali irreperibili sul posto, sempreché
commercializzati in Italia.
ATTENZIONE!
Le prestazioni che seguono - dall’Art. 3 all’Art. 7 - vengono date in accordo con la Centrale Operativa e consegna dell’eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il Cliente/Viaggiatore non abbia consultato la CentraleOperativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro un limite di Euro 750,00. (Per i residenti all’estero che effettuano viaggi in
partenza dall’Italia le spese di rientro sono riconosciute
nei limiti del costo per il rientro in Italia).
Art.3) RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATOREcon
il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale
attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di
infortunio o malattia che a giudizio dei medici della
Centrale Operativa, non possono essere curati sul
posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale
SOS a proprie spese e comprende l’assistenza medica
od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il
trasporto da i Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del
Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua
esclusivamente su aereo di linea in classe economica,
eventualmente barellato.
Art.4) RIENTRO DEL VIAGGIATORECONVALESCENTE qualora il suo stato di salute
impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente
previsto dal contratto di viaggio, nonché rimborso delle
spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3
giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie
dallo stato di salute del viaggiatore.
Art.5) TRASPORTO DELLA SALMA del viaggiatore dal
luogo del decesso fino al luogo di sepoltura in Italia.Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e
l’eventuale recupero e ricerca della salma.
Art.6) RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di
un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o
decesso del viaggiatore.
Art.7) RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE alla
propria residenza in caso di avvenuto decesso di un
familiare in Italia se il viaggiatore chiede di rientrare
prima della data che aveva programmato e con un
mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
Art.8) VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando il
viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo
superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul
posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il
biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per
permettere ad un componente della famiglia di recarsi
presso il paziente.
Art.9) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o
di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi
avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella
lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare
un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo
tempo necessario alla sua azione professionale, con il
massimo di € 500,00.
Art.10) ASSISTENZA LEGALE quando il viaggiatore sia
ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti
colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Centrale
Operativa segnala il nominativo di un legale per la difesa
del viaggiatore. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia
bancaria e fino al limite di € 3.000,00, l’eventuale cauzione
penale che fosse richiesta dal giudice.
Art. 11) L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al n° di
Milano: 02 – 24128377
In caso di necessità Il viaggiatore dovrà:
· segnalare alla Centrale Operativa i propri dati anagrafici,
codice fiscale, i dati identificativi della Tessera Navale SOS
· comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito
telefonico
SPESE MEDICHE
Art.1) La garanzia vale esclusivamente per le spese di
prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla
struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante
il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al
rientro nel luogo di residenza.
La Società, nei limiti dei seguenti massimali:
Italia: Euro 300,00
Estero: Euro 3.000,00
provvederà con pagamento diretto, previa
autorizzazione della Centrale Operativa, oppure rimborserà le spese incontrate alla presentazione della
diagnosi e dei documenti di spesa.
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Centrale Operativa. Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con applicazione di una la franchigia minima di Euro 40,00 .
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:
Art.2) Per ottenere il rimborso delle spese mediche
sostenute il viaggiatore dovrà inviare, entro 15 giorni
dalla data di rientro, la relativa richiesta a: Navale
Assicurazioni SpA, C.P. 1107 – 20123 – MILANO,
completa dei seguenti documenti:
· propri dati anagrafici, codice fiscale, dati
identificativi della Tessera Navale SOS
· diagnosi del medico locale
· Originali delle fatture o ricevute pagate
Per ulteriori contatti con la Compagnia:
navalesos@navaleassicurazioni.it
ESCLUSIONI E NORME GENERALI
Art. 1) Quando non diversamente previsto nelle singole Sezioni di Polizza la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:
a) dolo o colpa grave del viaggiatore;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni,
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di
terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del
nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti
attività:
alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai,
sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e
relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni
sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo
professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e
psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni;
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche,
neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o
depressione. Stati di malattia cronica o patologie
preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo
scopo di sottoporsi a trattamento medico o
chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi
di soccorso speciale
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone
scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese
siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e
comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00
j) le prestazioni in quei paesi che si trovassero in
stato di belligeranza che renda impossibile
l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli,
collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non
siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano
causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da
dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati
alla Navale Assicurazioni SpA oltre i termini
contrattualmente stabiliti (vedi paragrafi: “Cosa
fare in caso di sinistro”.
Art.2) Le garanzie iniziano e terminano al momento e
nel luogo previsti dalla scheda di
iscrizione/programma del Tour Operator come inizio
e termine del viaggio organizzato e comunque con il
massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.
Art.3) Per i viaggi “incoming” in Italia le prestazioni si
intendono fornite sostituendo al temine “Italia” il
paese di residenza del viaggiatore
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